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TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI
ART. 1
L'AUTONOMIA - LO STATUTO
1. Il Comune di Spinea, denuclearizzato per la Pace e Comune d'Europa,
è Ente con autonomia statutaria, normativa, amministrativa e
organizzativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del
presente Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della
finanza pubblica.
2. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme
internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e
sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali, riconosce nella Pace un diritto
fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura
della Pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di
ricerca, di educazione, di informazione e cooperazione internazionale
anche in collaborazione con Associazioni ed altri Enti Locali per la
Pace per fare del territorio comunale una terra di Pace.
3. Esercita funzioni ad esso attribuite con legge statale e regionale
nel rispetto del principio di sussidiarietà secondo cui la
responsabilità pubblica compete all'Autorità territorialmente e
funzionalmente più vicina ai cittadini.
4. Le funzioni proprie sono esercitate secondo le disposizioni dello
Statuto che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e
organizzativa e dei Regolamenti Comunali.
ART. 2
TERRITORIO, GONFALONE, STEMMA
1. I confini geografici delimitano la superficie del territorio
attribuita al Comune e definiscono la Circoscrizione nella quale lo
stesso esercita le sue funzioni e poteri.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma. E' compito
della Giunta Comunale concedere o revocare l'uso dello stemma.
FINALITA'
ART. 3
IL COMUNE
1. Il Comune di Spinea per la particolare posizione geografica si
caratterizza come territorio ad elevata urbanizzazione di tipo
residenziale e espira la propria attività secondo principi di
partecipazione, trasparenza e programmazione. Progetta e promuove la
qualità della vita per cittadine e cittadini rendendosi garante dei
valori del pluralismo e della convivenza civile.
2. Esercita la propria azione positiva al fine di attuare i principi di
dignità ed eguaglianza stabiliti dalla Costituzione, realizzando un
contesto sociale volto a sanare le eventuali situazioni di disparità
della donna per le pari opportunità nella società politico -
amministrativa del Comune.
3. Rappresenta e cura gli interessi della propria comunità ne promuove
lo sviluppo civile, sociale ed economico nel rispetto dei valori e
degli obiettivi della costituzione ed in attuazione delle Leggi dello
Stato e della Regione
4. Promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli ed
associati alle scelte politiche dell'Amministrazione e per tutelarne i
diritti fondamentali.
5. Concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto
alla salute, ed opera, anche attraverso la collaborazione delle
organizzazioni del volontariato, per la realizzazione di un adeguato
servizio di Assistenza Sociale per l'individuazione ed il
soddisfacimento dei bisogni degli anziani, anche attraverso il loro
coinvolgimento in iniziative socialmente utili, dei giovani, dei
portatori di handicaps, ed in genere per le fasce sociali più disagiate.
6. Cura la conservazione delle risorse naturali e ambientali e
favorisce lo sviluppo di tutte le iniziative idonee a tutelare la
flora, la fauna e per garantire alla comunità una migliore qualità
della vita.
7. Tutela il Patrimonio storico e artistico e valorizza gli usi e le tradizioni.
8. Sostiene l'istruzione pubblica e privata, lo sviluppo culturale e lo
sport. Per il raggiungimento di tali finalità coopera con le
istituzioni scolastiche e promuove la costituzione di organismi,
associazioni e la realizzazione di idonee strutture, servizi ed
impianti.
9. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con
altri soggetti del sistema delle autonomie per l'esercizio associato di
funzioni, servizi e la realizzazione di opere pubbliche, al fine di
conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nelle
funzioni e materie di competenza Amministrativa.
10. Promuove ogni iniziativa idonea a favorire un equilibrato sviluppo
delle attività economiche, nei settori dei servizi, del terziario
avanzato, del commercio, industria e artigianato, dell'agricoltura e
turismo.
11. Programma un organico assetto del territorio che assicuri un
equilibrato sviluppo degli insediamenti residenziali, delle
infrastrutture sociali e delle attività economiche.
12. Promuove e favorisce la realizzazione di interventi di edilizia
residenziale pubblica al fine di garantire il diritto all'abitazione.
ART. 4
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di
democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di
efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. La semplificazione dei procedimenti e dell'azione Amministrativa
costituiscono obiettivo primario degli organismi elettivi e
dell'organizzazione Comunale.
ART. 5
PROGRAMMAZIONE
1. Il Comune per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento
delle sue finalità adotta il metodo e gli strumenti della programmazione
2. Il processo di programmazione si articola attraverso:
a) Piani e programmi,
b) la programmazione finanziaria,
c) progetti
3. I piani sono quelli previsti dalla legge Statale e Regionale che ne stabilisce contenuti e procedure.
4. I progetti stabiliscono:
a) gli obiettivi di medio e breve periodo e le azioni da realizzare
b) le priorità d'intervento;
c) i costi da sostenere e le risorse fisiche ed economiche da impiegare;
d) le modalità di finanziamento;
e) i tempi e le fasi di attuazione.
5. I progetti che costituiscono gli strumenti attuativi di piani e
programmi, ne specificano ulteriormente contenuti e modalità di
attuazione.
6. In relazione allo stato di attuazione i programmi sono soggetti a
revisione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio di
previsione del bilancio pluriennale.
ART. 6
RAPPORTI CON LO STATO, LA REGIONE E LA PROVINCIA
1. Il Comune di Spinea, nell'ambito della propria autonomia, concorre
alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi
dello Stato, della Regione e della Provincia secondo il principio di
sussidiarietà e provvede per quanto di competenza, alla loro attuazione.
TITOLO II
GLI ORGANI DEL COMUNE
ART. 7
GLI ORGANI ISTITUZIONALI
1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale
2. Le funzioni degli organi istituzionali sono esercitate in conformità
alle norme stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti
ART. 8
RUOLO E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza dell'intera comunità.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo
dell'attività politico amministrativa, dotato di autonomia
organizzativa e funzionale. A tal fine, secondo le modalità previste
dallo specifico regolamento di funzionamento, potrà essere istituita
un'apposita struttura per l'espletamento dei compiti inerenti il
proprio funzionamento, dotata di adeguate attrezzature, supporti e
risorse finanziarie.
3. Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo
limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli
atti urgenti ed improrogabili.
4. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di
nomine e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del
Consiglio presso Enti, Aziende ed istituzioni ad esso espressamente
riservata dalla legge.
ART. 9
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto
insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta
Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il diritto di intervenire nella
definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli
adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi
emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento di funzionamento
del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali
linee da parte del Sindaco e degli Assessori relativamente ai referati
di loro competenza, entro il 30 Settembre di ogni anno ed in occasione
della discussione della proposta di bilancio di previsione. E' facoltà
del Consiglio Comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata
del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee
programmatiche, sulla base delle esigenze che dovessero emergere in
ambito locale.
ART. 10
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE
1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine
di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10
giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano col seguente O.d.G.:
- Convalida degli eletti;
- Elezione del Presidente del Consiglio Comunale;
- Giuramento del Sindaco;
- Comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
- Discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo. .
3. Il Consiglio può, inoltre, nominare con il medesimo sistema di
votazione di cui al precedente comma un Vice Presidente che assume le
funzioni vicarie del primo nel caso di sua temporanea assenza o
impedimento.
ART. 11
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
1. Come per la nomina, anche la revoca del Presidente e del Vice
Presidente avviene ottenendo la maggioranza assoluta dei componenti
assegnati al Consiglio Comunale.
2. Al Presidente del Consiglio Comunale competono:
a) la formulazione dell'Ordine del Giorno;
b) la convocazione delle sedute del Consiglio Comunale con la determinazione del giorno, ora e luogo ove svolgere la seduta;
c) la convocazione e la presidenza della conferenza dei capi - gruppo;
d) tutte le funzioni inerenti al buon svolgimento delle sedute consiliari contemplate nell'apposito regolamento.
3. Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari
e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio
ART. 12
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO E SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal Regolamento.
2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente. In
caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice
Presidente nel caso si sia provveduto alla sua nomina o dal Consigliere
anziano.
3. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria, con preavviso
di 5 giorni, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei
provvedimenti previsti dalla Legge n. 142/1990.
4. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta straordinaria, con
preavviso di 3 giorni quando sia richiesto da almeno 1/5 dei
consiglieri e nei casi previsti dalla legge:
a) su richiesta del Prefetto
b) su richiesta del Comitato Regionale di Controllo.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta d'urgenza, con preavviso
di almeno 24 ore, per la discussione di argomenti e fatti che per la
loro gravità ed importanza richiedono un tempestivo esame o l'adozione
di provvedimenti da parte del Consiglio.
ART. 13
I CONSIGLIERI
1. I Consiglieri Comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione
ovvero, in caso di surroga, appena il Consiglio Comunale ha adottato la
relativa deliberazione di presa d'atto dell'intervenuta surroga..
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal
Consigliere medesimo al Consiglio Comunale ed assunte immediatamente al
Protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una
volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire
entro 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
5. Le funzioni del Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere
che ha riportato la maggiore cifra elettorale e, a parità di cifra, il
più anziano d'età.
Nel caso di impedimento od impossibilità del primo degli eletti, le
funzioni sono esercitate dal secondo degli eletti e così di seguito.
ART. 14
PREROGATIVE, DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI
1. L'esercizio delle prerogative, dei diritti e degli obblighi dei
Consiglieri Comunali, e le modalità e le forme di esercizio del diritto
di iniziativa e di controllo sono disciplinate dal regolamento di
funzionamento del Consiglio Comunale..
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali,
tramite il Segretario Comunale o suo delegato, nonché dalle aziende del
Comune, dalle Società da esso partecipate e dagli Enti ad esso
dipendenti, tutte le informazioni, copie di atti e documenti, utili
all'espletamento del loro mandato rispettando il segreto nei casi
previsti dalla legge, previa presentazione di apposita istanza in forma
scritta di presa visione o estrazione copie..
3. I Consiglieri Comunali che per tre volte consecutive non
intervengono alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo, sono
dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal
fine, il Presidente del Consiglio, previo accertamento dell'assenza
maturata del Consigliere interessato, provvede con comunicazione
scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, a comunicargli
l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere interessato ha
facoltà di far valere le cause a sua giustificazione delle assenze,
nonché di fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti
probatori entro il termine perentorio indicato nella comunicazione
scritta di avvio del procedimento che comunque non può essere inferiore
a giorni 20 decorrenti dalla data di notifica della stessa. Decorso
tale termine, il Consiglio esamina e successivamente delibera in
merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative
presentate dal Consigliere interessato.
4. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e
alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro
parenti o affini entro il quarto grado. L'obbligo di astensione non si
applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i
piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto
grado.
ART. 15
GRUPPI CONSILIARI - CAPIGRUPPO
1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi composti, a norma
di Regolamento, da uno o più componenti. Alla conferenza dei capigruppo
partecipa un rappresentante per coalizione.
2. Il Regolamento disciplina l'attività della conferenza dei Capigruppo e le norme per il suo funzionamento.
3. ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di
Capogruppo e ne dà comunicazione scritta al Presidente e al Segretario.
4. In mancanza di designazione assume le funzioni di Capogruppo il
Consigliere che nella lista di appartenenza ha riportato la più alta
cifra individuale.
5. Ai gruppi consiliari sono assicurate, compatibilmente con le
possibilità del Comune, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee
strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo
e la consistenza numerica di ognuno di essi, e secondo quanto previsto
dal regolamento.
ART. 16
COMMISSIONI CONSILIARI
1. Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, Commissioni
permanenti e, se necessario, Commissioni temporanee, speciali e
d'indagine.
2. Le Commissioni permanenti sono composte nel rispetto del criterio
proporzionale ed hanno la funzione di approfondire e snellire,
attraverso un preventivo esame degli argomenti da porre in discussione,
i lavori del Consiglio Comunale.
3. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e le modalità di costituzione.
4. Le Commissioni temporanee e speciali vengono costituite, per
l'attività di studio, ricerca e proposte, da un numero variabile di
Componenti a seconda dei compiti affidati e possono essere composte
anche senza l'osservanza del criterio proporzionale.
5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal
Regolamento. Ai lavori delle Commissioni possono essere invitati
rappresentanti di forze sociali, politiche, religiose ed economiche per
l'esame di specifici argomenti.
6. Le Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione possono
essere istituite, quando se ne ravvisi la necessità, a maggioranza
assoluta dei membri del Consiglio Comunale. Sono composte da tre
consiglieri: due designati dalla maggioranza e uno dalle minoranze
consiliari e il loro funzionamento è disciplinato da Regolamento.
7. Le Commissioni d'indagine possono accedere, senza limitazione
alcuna, agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà
d'interrogare i dipendenti o rappresentanti del Comune presso Enti,
aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e
presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal
provvedimento istitutivo. Le conclusioni della Commissione d'indagine
sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio
Comunale successiva al loro deposito.
8. Il Consiglio Comunale può nominare Commissioni speciali, costituite
da consiglieri e da cittadini competenti ed esperti in singoli settori,
per l'attività di studio, ricerca, analisi su particolari tematiche o
per l'impostazione di progetti e piani di particolare rilevanza. Nel
provvedimento di nomina viene designato un coordinatore e stabilito
l'oggetto dell'incarico e il termine entro cui la Commissione deve
riferire alle Commissioni permanenti o al Consiglio Comunale.
ART. 17
LA GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori che non
deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, dei
Consiglieri Comunali assegnati al Comune computando, a tal fine, il
Sindaco. Il Sindaco nomina tra gli Assessori un Vice Sindaco e dà
comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio nella seduta
di insediamento successiva alle elezioni.
2. Gli Assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non consiglieri, eleggibili.
3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale.
ART. 18
RUOLO E COMPETENZE GENERALI DELLA GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune. Ad essa compete
l'adozione di tutti gli atti che per Legge e per il presente Statuto
non rientrano nella competenza del Consiglio Comunale, del Sindaco e
dei dirigenti.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni si ispira ai principi della
collegialità, trasparenza, efficienza, legalità ed efficacia al fine di
assicurare il buon andamento dell'attività amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti e provvedimenti idonei a perseguire gli
obiettivi e le finalità dell'Ente nell'ambito degli indirizzi e degli
atti approvati dal Consiglio Comunale.
ART. 19
CESSAZIONE DALLA CARICA E SURROGA
1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza
o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo
scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta Comunale
restano in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e, nel frattempo,
le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco, trascorso il termine di 20 giorni dalla
loro presentazione, diventano irrevocabili e producono gli effetti di
cui al precedente comma.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco.
5. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco
che ne dà comunicazione motivata al Consiglio nella prima seduta utile.
6. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una
seduta di Consiglio Comunale e si considerano presentate il giorno
stesso. In questo caso le di missioni vengono verbalizzate dal
Segretario Comunale.
7. Sindaco e Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei
Consiglieri comunali senza computare a tal fine il Sindaco, votata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
8. La mozione di sfiducia deve essere depositata presso la Segreteria
comunale e deve essere messa in discussione non prima di 10 e non oltre
30 giorni dalla sua presentazione.
9. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento
del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi di legge.
ART. 20
ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto.
2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti di Giunta come da vigente normativa.
3. Il Sindaco con proprio atto contestualmente alla presentazione del
documento programmatico, conferisce le deleghe agli Assessori e la
carica di Vice Sindaco.
4. Nei casi di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni
sostitutive vengono esercitate dagli Assessori secondo l'ordine di
elencazione del Documento Programmatico.
5. Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza
della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
ART. 21
IL SINDACO
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità
stabilite dalla legge che disciplina, altresì, i casi di
ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di
cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile
dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse
al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al
Segretario Comunale, al Direttore Generale se nominato, e ai
responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e
gestionali nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e
controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed
esecutive.
4. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio,
provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e con quello del Comune da portarsi a tracolla della spalla
destra. Può farsi coadiuvare da singoli consiglieri per la cura di
determinati settori omogenei dell'attività interna della Giunta.
ART. 22
ATTRIBUZIONI DEL SINDACO
1. Il Sindaco, quale Presidente della Giunta, esprime l'unità di
indirizzo politico-amministrativo promuovendo e coordinando l'attività
degli Assessori per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel
documento programmatico.
2. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza
statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla Legge.
3. Il Sindaco è garante del rispetto della Legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei Regolamenti.
4. Emette ordinanze per disporre l'osservanza delle norme di Legge e
dei Regolamenti e per prescrivere comportamenti o adempimenti resi
necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di casi particolari
e, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed
urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e
polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità dei cittadini.
5. Assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
6. sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e
nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, adotta,
coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi, servizi e uffici, d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli
orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel
territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti.
7. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento
acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si
verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può
modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi
e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli
orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel
territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti adottando i provvedimenti
di cui al comma 4..
8. Salve le ipotesi escluse dalle Leggi, il Sindaco può delegare a
singoli Assessori le attribuzioni di sua competenza ed ha potere di
sostituzione e di surroga.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI PUBBLICI
ART. 23
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e della normativa
concernente gli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari, il
Comune determina la propria dotazione organica nonché l'organizzazione
e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa
e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di
bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, di servizi e dei
compiti ad essi attribuiti.
2. Gli uffici sono organizzati, nel rispetto del principio della
distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione
di gestione amministrativa, secondo criteri di autonomia, funzionalità
ed economicità, ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia
dell'azione amministrativa.
3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno
schema organizzativo flessibile che garantisce la massima articolazione
degli orari per l'accesso del pubblico, capace di corrispondere
costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani
operativi stabiliti dalla Giunta.
4. Appositi regolamenti disciplinano la dotazione organica del
personale, le procedure d'assunzione, le aree d'attività e
l'organizzazione del lavoro per progetti obiettivi e programmi.
5. La copertura di posti di responsabile dei servizi o degli uffici che
richiedono particolari specializzazioni, può avvenire mediante
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico o,
eccezionalmente con deliberazione maturata con contratto di diritto
privato secondo le modalità fissate dal Regolamento.
ART. 24
IL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni
di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi
dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della
facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 51 bis della Legge 8 Giugno 1990
n° 142 introdotto dall'art. 6 comma 10 della Legge 127/1997,
contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale,
disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro
distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario Generale ed il
Direttore Generale. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento
delle funzioni degli apicali e ne coordina l'attività salvo quando, ai
sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51 bis della
Legge 142/1990, il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.
2. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre
funzioni ad esso demandate dalla Legge e dai regolamenti ed in
particolare:
a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
b) presiede le Commissioni di gare e di concorso in caso di mancanza,
assenza o impedimento dei Responsabili dei Settori e/o Servizi
competenti per materia;
c) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti e il loro inoltro agli organi di controllo;
d) ha potere di certificazione e attuazione per tutti gli atti del
Comune, in caso di mancanza, assenza o impedimento dei Responsabili dei
Settori e/o Servizi competenti per materia;
e) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, e la mozione di sfiducia costruttiva.
ART. 25
DIRETTORE GENERALE
1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare
un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con
contratto a tempo determinato e secondo criteri prestabiliti
dall'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che provvede ad attuare
gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo
dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco stesso e che
sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo i livelli ottimali di
efficacia ed efficienza. Compete, in particolare, al Direttore Generale
la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del Decreto Legislativo 25
Febbraio 1995 n° 77 nonché la proposta del piano esecutivo di gestione
previsto dall'articolo 11 del predetto Decreto Legislativo 77/1995. A
tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle
funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente ad eccezione del
Segretario Comunale.
ART. 26
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Vice Segretario Comunale coadiuva il Segretario Comunale,
esercita le funzioni vicarie e lo sostituisce in tutti i casi di
vacanza, assenza od inadempimento.
2. Al posto di Vice Segretario si accede per concorso.
ART. 27
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
1. L'Organizzazione degli uffici e del personale è disciplinata dal
regolamento di organizzazione e tale organizzazione deve rispondere ai
principi di legalità, imparzialità, autonomia, funzionalità,
economicità di gestione, efficienza, efficacia, professionalità e
responsabilità.
2. Il Regolamento di organizzazione va uniformato al principio per cui
i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi,
mentre la gestione amministrativa è di competenza dei responsabili
della struttura organizzativa ai vari livelli; tale regolamento
disciplina l'attribuzione agli stessi di responsabilità gestionali per
l'attuazione di obiettivi fissati dagli organi elettivi.
3. Il Regolamento organico stabilisce i termini di coordinamento tra il
Segretario Comunale ed i responsabili della struttura organizzativa ai
vari livelli.
4. Spettano ai Responsabili di Settore e/o Servizio competenze in ordine a:
a) la Presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
b) il rilascio di autorizzazioni commerciali, di Polizia Amministrativa nonché le concessioni edilizie;
c) l'approvazione e l'emanazione dei ruoli dei tributi comunali;
d) l'avvio delle procedure di gara d'appalto compresa l'individuazione del sistema di scelta del contraente,
e) ogni altro atto di gestione a rilevanza esterna.
5. Allorquando sia stato nominato il Direttore Generale e quest'ultimo
abbia predisposto il piano dettagliato di obiettivi previsto dalla
lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del Decreto Legislativo 25 Febbraio
1995 n° 77 nonché la proposta del Piano Esecutivo di Gestione previsto
dall'articolo 11 del predetto Decreto Legislativo 77/1995, i
Responsabili di settore e/o servizio a lui rispondono circa
l'attuazione degli obiettivi di propria competenza.
ART. 28
SERVIZI PUBBLICI
1. Il Comune può istituire o partecipare alla gestione dei servizi
pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento
di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo
sviluppo della comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale individuare nuovi servizi pubblici da
attivare, nel tempo, in relazione alle necessità che si presentano
nelle comunità e la forma di gestione, previa valutazione comparativa
tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente
Statuto.
3. La deliberazione del Consiglio Comunale che stabilisce di istituire
o autorizza la partecipazione alla gestione di un servizio pubblico ne
regola le finalità, l'organizzazione e il finanziamento, assicurando
che l'attività si svolga in conformità agli indirizzi fissati e secondo
criteri di efficienza.
4. Per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune negli
Enti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le modalità previste dalle
leggi e dallo Statuto.
5. La revoca di singoli amministratori e dell'intero organo esecutivo,
secondo le modalità degli atti istitutivi e dei Regolamenti dell'Ente,
deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi
amministratori od organi.
6. Nell'organizzazione dei servizi pubblici devono essere assicurate idonee forme di informazione a tutela degli utenti.
ART. 29
GESTIONE IN ECONOMIA
1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste
dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuno il
ricorso ad altra forma di gestione prevista dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione e l'organizzazione del servizio con apposito regolamento
ART. 30
CONCESSIONE A TERZI
1. Il Consiglio Comunale quando sussistono motivazioni tecniche e/o
economiche e di opportunità sociale può affidare la gestione di servizi
pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è affidata attraverso procedure di gara stabilite dal
Consiglio Comunale, in conformità a quanto previsto dalla Legge e dal
Regolamento.
ART. 31
AZIENDE SPECIALI
1. La gestione dei servizi pubblici che hanno consistente rilevanza
economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende
speciali.
2. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende
speciali e ne approva lo Statuto in conformità a quanto stabilito dalla
Legge, stabilendone l'ordinamento, le finalità e gli indirizzi. Il
funzionamento e l'organizzazione sono disciplinate dallo Statuto delle
aziende e dai Regolamenti interni approvati dal Consiglio di
Amministrazione.
3. L'Organo Amministrativo è nominato dal Consiglio Comunale in seduta
pubblica a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
ART. 32
ISTITUZIONI
1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di
servizi sociali culturali ed educativi che necessitano di particolare
autonomia gestionale, senza rilevanza imprenditoriale.
2. Le finalità, l'ordinamento, la dotazione organica, l'assetto
organizzativo ed il funzionamento delle istituzioni sono stabilite dal
presente Statuto e dal Regolamento di gestione predisposto e approvato
dal Consiglio Comunale a norma del successivo art. 59.
3. Il Consiglio stabilisce i mezzi finanziari e le strutture da
assegnare all'istituzione, ne esercita la vigilanza e verifica i
risultati della gestione.
4. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il
Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione, i requisiti specifici, la durata in carica, la
posizione giuridica e lo status nonché le modalità di funzionamento
dell'organo, sono stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 57 del
presente Statuto.
5. La nomina degli Amministratori avviene secondo le modalità previste dal precedente articolo.
6. Non possono essere eletti Presidente o componente del Consiglio di
Amministrazione coloro che ricoprono la carica di Revisore del Conto o
sono Dipendenti del Comune.
ART. 33
SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE
1. Per la gestione dei servizi pubblici di rilevante importanza e
consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed
organizzazione imprenditoriale, il Consiglio Comunale promuove la
costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale con la
partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati.
2. Nell'atto costitutivo e nello Statuto delle società sono stabilite
le forme di collegamento tra le stesse ed il Comune e la rappresentanza
del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio Sindacale.
TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE TRA ENTI
ART. 34
CONVENZIONI
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di
conseguire obiettivi di razionalizzazione economica ed organizzativa,
può deliberare la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni
per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi determinanti.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le modalità di
consultazione fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari,
conferimenti, i reciproci obblighi e le garanzie
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici
comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti,
ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli
enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte
degli enti partecipanti a favore di uno di essi che opera in luogo e
per conto degli enti deleganti.
ART. 35
ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Il Comune per la definizione ed attuazione di opere, interventi o
programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione
integrata e coordinata di più Amministrazioni e soggetti pubblici,
promuove e conclude accordi di programma.
2. Il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune
sull'opera, sugli interventi o programmi d'intervento, promuove, previa
deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, la conclusione
dell'accordo di programma.
3. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto
pubblico, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla
realizzazione dell'opera ad intervento o programma, il Sindaco, previa
deliberazione di Consiglio Comunale, partecipa all'accordo ed assicura
la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione agli
interventi e programmi da realizzare.
4. Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni stabilite dalla Legge.
ART. 36
CONSORZI
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, per la gestione
associata di uno o più servizi rilevanti sotto il profilo economico o
imprenditoriale, può deliberare la costituzione di un consorzio con
altri Comuni e/o la Provincia.
2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati la Convenzione che stabilisce la durata, i rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati,
unitamente allo Statuto che deve disciplinare l'ordinamento
organizzativo e funzionale del nuovo Ente in conformità alle
disposizioni di Legge.
TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'
ART. 37
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO
1. La programmazione dell'attività del Comune è effettuata sulla base
delle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2. Il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e
programmatica, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo e la
relativa relazione, devono essere redatti in modo da permettere una
lettura per programmi, servizi ed interventi, al fine di consentire
oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione
e quello relativo dell'efficienza ed efficacia dell'azione
Amministrativa del Comune.
3. Il bilancio di previsione e del conto consuntivo, di cui al
precedente comma, sono predisposti dalla Giunta Comunale e sono
esaminati ed approvati dal Consiglio Comunale nei termini di Legge.
ART. 38
AUTONOMIA FINANZIARIA
1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà
impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed
attribuite dalle Regioni, il conseguimento dell'autonomia finanziaria.
2. Il Comune nelle determinazioni di propria competenza relative agli
ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei
servizi, si ispira ai principi espressi dalla Costituzione.
ART. 39
CONTROLLO DI GESTIONE
1. Il Consiglio Comunale approva il Regolamento di contabilità e, con
apposite norme, definisce le linee guida ed i soggetti dell'attività di
controllo interno della gestione, da utilizzare per le valutazioni di
efficacia, efficienza ed economicità dei risultati dell'attività
amministrativa rispetto agli obiettivi previsti dai programmi ed ai
costi sostenuti.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica, mediante
rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, da parte dei soggetti
interessati, dell'andamento della gestione, per assicurare agli organi
di governo dell'Ente tutti i dati necessari per l'elaborazione delle
scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo della
organizzazione nel conseguimento dei risultati prefissati.
ART. 40
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio
dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità
a quanto disposto dalla legge.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una
sola volta. Non sono revocabili salvo che non adempiano al loro
incarico secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.
3. Il Collegio dei Revisori, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità:
- collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo;
- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
- attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della
gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di
deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione
il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di
accesso agli atti, ai documenti del Comune e alle risultanze del
sistema di controllo di gestione, nonché di compiere ispezioni anche
singolarmente.
5. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del
mandatario e rispondono delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi
irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente
al Consiglio.
6. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi
dei Revisori sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle
norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.
TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 41
PARTECIPAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE
1. Le libere forme associative comprendono le Associazioni, le
Istituzioni, le Organizzazioni di Volontariato e gli Organismi di
partecipazione costituiti nelle zone territoriali omogenee individuate
ai sensi del successivo art. 46.
2. La partecipazione del popolo all'Amministrazione del Comune,
attraverso le libere forme associative, è assicurata e valorizzata dal
Comune nelle forme previste dai successivi articoli del presente
Statuto e dal Regolamento sulla partecipazione popolare.
3. Alle forme associative e organismi di partecipazione di cui al comma
1, possono essere erogati contributi secondo le modalità stabilite dai
Regolamenti sulla partecipazione popolare.
ART. 42
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
1. Il Comune di Spinea istituisce l'albo Comunale delle Associazioni allo scopo di:
a) organizzare e favorire delle forme associative già esistenti e organizzate nel territorio Comunale;
b) valorizzare il ruolo delle forme associative già esistenti e organizzate nel territorio Comunale;
c) promuovere la costituzione di altri Organismi Associativi, Comitati
e Rappresentanze di base nel contesto della Comunità locale.
2. Il Regolamento fissa i requisiti che le forme associative devono possedere per essere iscritte all'Albo Comunale.
ART. 43
RAPPORTI TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI - ALBI ASSOCIAZIONI
1. La Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi programmatici del
Consiglio Comunale, organizza i rapporti fra il Comune e le
Associazioni dei cittadini e provvede alla registrazione nell'apposito
Albo delle Associazioni ed Organizzazioni che ne fanno richiesta.
2. I rapporti tra il Comune e le Associazioni si articolano:
a) nella richiesta di pareri da parte dell'Amministrazione Comunale su materie di loro competenza;
b) nel ricevimento di istanze, petizioni e proposte sulle quali
l'Amministrazione è tenuta a rispondere e a provvedere, motivando
l'eventuale non accoglienza nei termini previsti dal Regolamento
Comunale sul Procedimento amministrativo e dando comunicazione ai
Capigruppo;
c) nell'erogazione di contributi e agevolazioni di carattere
burocratico - amministrativo secondo le modalità stabilite dai
Regolamenti sulla partecipazione popolare.
3. Agli Organismi ed Associazioni di cui al 1° comma può essere
affidata con convenzione la gestione di impianti e strutture di
proprietà Comunale.
ART. 44
CONSULTE
1. Per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e
di iniziative sono istituite, per Settori d'intervento e interessi
omogenei, le seguenti consulte costituite a norma del successivo art.
45 :
a) Pubblica Istruzione, Cultura;
b) Sport - Tempo Libero;
c) Attività assistenziali, famiglia e qualità della vita;
d) Ambiente;
e) Economia;
f) Consulta Comunale degli Anziani;
g) Politiche Giovanili;
h) Consulta per le Pari Opportunità tra uomo e donna.
2. Su proposta della Giunta Comunale, valutati i reali bisogni
dell'Ente, nonché su istanza delle Associazioni interessate o di almeno
5 Consiglieri Comunali, il Consiglio Comunale istituisce le Consulte
ritenute opportune per il miglior conseguimento degli scopi dell'Ente.
3. Le Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
4. Il Regolamento Comunale per la partecipazione popolare disciplina
l'esercizio delle funzioni propositive e delle funzioni consultive. Le
funzioni consultive vengono esercitate solo su richiesta
dell'Amministrazione Comunale.
ART. 45
ELEZIONE DELLE CONSULTE
1. I membri delle Consulte sono eletti dalle Associazioni registrate
nei rispettivi albi, con le modalità stabilite dal Regolamento Comunale
per la partecipazione popolare, che fissa il numero di componenti di
ognuna, l'equilibrata rappresentanza delle singole Associazioni e
Organismi e le modalità di funzionamento. Decadono al termine del
mandato amministrativo.
2. I Componenti la Giunta del Comune, degli Organismi da esso
dipendenti ed il relativo personale non possono far parte delle
consulte. Il Sindaco, gli Assessori Comunali e i Consiglieri Comunali
partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
ART. 46
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE IN ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
1. Il Comune favorisce in zone territoriali omogenee per tradizioni
storiche, residenziali, di sviluppo economico, servizi culturali e
sociali, la costituzione di Organismi e Associazioni che, in ordine
alle problematiche del territorio e della collettività siano in grado
di promuovere e sviluppare iniziative e rapporti di collaborazione con
l'Amministrazione
ART. 47
REFERENDUM CONSULTIVO
1. Il referendum consultivo è previsto e disciplinato dal presente
Statuto e dal Regolamento. Con il referendum consultivo gli elettori
del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, progetti
e interventi di interesse generale relativi a materiale di esclusiva
competenza locale.
2. I referendum consultivi sono proposti con deliberazione del
Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La
deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della
maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. I referendum consultivi sono inoltre proposti su richiesta
presentata con firme autentiche nelle forme di Legge, da almeno il 10%
di elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio
dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
4. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco.
5. La raccolta delle firme da parte dei promotori deve essere
effettuata entro novanta giorni dalla data di presentazione della
proposta oggetto di referendum.
6. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum
consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza
locale e non possono aver luogo contemporaneamente con operazioni
provinciali, comunali o circoscrizionali.
7. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
a) tributi locali e tariffe;
b) attività Amministrative vincolate da Leggi Statali o Regionali;
c) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
8. I referendum sono indetti dal Sindaco entro sessanta giorni dal
compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità da parte del
Segretario Comunale. Si svolgono con l'osservanza delle modalità
stabilite dal Regolamento.
9. I referendum consultivi vanno effettuati di norma ogni anno dal 1° settembre al 30° novembre in una sola giornata.
10. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i
mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne
venga a conoscenza.
11. Il Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla proclamazione dei
risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per
l'attuazione dell'esito della consultazione.
12. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere
deliberato dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione ed a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
ART. 48
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. La partecipazione dei cittadini interessati, nei procedimenti
Amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni
giuridiche soggettive, è assicurata dalle norme stabilite dalla Legge
con particolare riguardo alla Legge 241/1990 e da quelle disposte dal
Regolamento.
2. Il Regolamento è ispirato a realizzare la più agevole e consapevole
partecipazione dei cittadini, delle Associazioni e dei Comitati
portatori di interessi diffusi al procedimento Amministrativo
ART. 49
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, di Enti, Aziende ed
Organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune sono
pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attività
Amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti,
delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e
provvedimenti che li riguardano è garantito dal presente Statuto e con
le modalità stabilite dal Regolamento.
3. Al fine di rendere più agevole il diritto all'informazione, nel
Palazzo Civico, viene istituito l'Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico. Il Regolamento per l'accesso agli atti, agli Uffici e
l'informazione ne stabilisce la composizione e le attribuzioni.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle
deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo
Pretorio
5. Per la diffusione delle informazioni di interesse generale la Giunta
utilizza i metodi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il
massimo di conoscenza.
ART. 50
DIRITTO D'ACCESSO AGLI ATTI STRUTTURE E SERVIZI AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI
1. Il diritto di accesso agli atti, strutture e servizi
dell'Amministrazione è garantito dal presente Statuto con le modalità
stabilite dal Regolamento.
2. Il diritto d'accesso è escluso per tutti gli atti che le
disposizioni di Legge dichiarano riservati o sottoposti a limiti di
divulgazione e per quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Sindaco può con dichiarazione motivata, vietare temporaneamente
l'esibizione di atti, conformemente a quanto previsto dal Regolamento,
se dalla loro diffusione può risultare pregiudicato il diritto alla
riservatezza.
ART. 51
ALBO PRETORIO
1. Il Comune nel Palazzo Civico, sede Comunale, attrezza un apposito
spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione delle
deliberazioni, ordinanze, manifesti e degli atti che a norma di Legge,
dello Statuto e dei Regolamenti devono essere portati a conoscenza del
pubblico.
TITOLO VII
DIFENSORE CIVICO
ART. 52
DIFENSORE CIVICO
1. Il ruolo di garante dell'imparzialità è del buon andamento della
Pubblica Amministrazione è esercitato dal Difensore Civico, eletto dal
Consiglio in seduta pubblica, con la maggioranza dei 4/5 dei
Consiglieri assegnati al Comune. Un quinto dei Consiglieri può chiedere
la votazione segreta. Dopo tre votazioni infruttuose, per l'elezione da
tenersi nella seduta successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti
dei Consiglieri assegnati.
2. Rimane in carica per 5 anni esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
3. Nel caso di dimissioni o vacanza dalla carica nel corso del
quinquennio il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima
adunanza successiva.
4. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde
la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni
di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle norme che regolano
l'elezione alle cariche comunali. La decadenza è pronunciata dal
Consiglio Comunale.
5. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per gravi
inadempienze ai doveri d'Ufficio, con deliberazione motivata del
Consiglio Comunale adottata con votazione segreta e a maggioranza dei
4/5 dei Consiglieri assegnati.
ART. 53
REQUISITI
1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che
per preparazione ed esperienza diano garanzia d'indipendenza, probità e
competenza giuridico - amministrativa.
2. Le proposte di candidatura vengono presentate al Presidente del
Consiglio che, nei giorni precedenti la designazione, convoca
un'apposita conferenza dei Capigruppo per l'esame delle candidature e
per ricercare una scelta unitaria da proporre al Consiglio.
3. Non può essere nominato Difensore Civico colui che si trova nelle
condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla Legge
per l'elezione a Consigliere Comunale.
ART. 54
PREROGATIVE, FUNZIONI E MEZZI
1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed
indipendenza, con tutti i poteri che le stesse richiedono sulla base
delle norme stabilite dal Regolamento.
2. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a
disposizione dall'Amministrazione Comunale, con le dotazioni
strumentali e di personale necessarie per il buon funzionamento
dell'Istituto.
3. Al difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione la cui
entità viene stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.
ART. 55
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di
marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Segnala
le disfunzioni, suggerisce i rimedi per la eliminazione e formula
proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità
dell'azione Amministrativa.
2. In casi di particolare importanza o gravità il Difensore Civico
effettua specifiche segnalazioni che il Presidente del Consiglio
inserisce all'Ordine del Giorno della prima seduta del Consiglio
Comunale.
3. Allorquando un quarto dei Consiglieri Comunali denunci in forma
scritta e motivata vizi di legittimità in ordine alle deliberazioni
della Giunta e del Consiglio Comunale in materia di:
a) appalti o affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni;
richiesta da inoltrare entro 10 (dieci) giorni dall'affissione del
provvedimento all'Albo Pretorio Comunale, il Difensore Civico,
allorquando ritenga sussistenti i vizi di legittimità denunciati, ne dà
comunicazione all'Ente entro 15 (quindici) giorni, invitandolo ad
eliminare i vizi riscontrati
TITOLO VIII
REGOLAMENTI E NORME FINALI
ART. 56
REGOLAMENTI COMUNALI
1. Il Comune emana Regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge e dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed
approvati dal Consiglio al quale spetta la competenza esclusiva di
modificarli eccettuato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi di competenza della Giunta Comunale.
3. I Regolamenti, dopo il favorevole esame dell'Organo di Controllo,
sono pubblicati per 15 giorni all'Albo Comunale ed entrano in vigore il
giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
4. La Giunta assicura, con i mezzi più idonei, la più ampia diffusione e conoscenza dei Regolamenti.
ART. 57
PREDISPOSIZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E LORO ADEGUAMENTO
1. Il Consiglio Comunale entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello
Statuto approva i Regolamenti previsti dallo stesso ed adegua quelli in
vigore alle nuove disposizioni.
2. I Regolamenti vanno approvati o modificati a maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati al Comune fatta salva l'eccezione di cui al
comma 2 del precedente art. 56.
ART. 58
REVISIONE DELLO STATUTO
1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dalla Legge.
ART. 59
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
1. Il Presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte
dell'Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni
consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di
esecutività e pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere
inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
4. Il Segretario Comunale con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.
TITOLO I 1
PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI 1
ART. 1 1
L'AUTONOMIA - LO STATUTO 1
ART. 2 1
TERRITORIO, GONFALONE, STEMMA 1
FINALITA' 1
ART. 3 1
IL COMUNE 1
ART. 4 2
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 2
ART. 5 2
PROGRAMMAZIONE 2
ART. 6 3
RAPPORTI CON LO STATO, LA REGIONE E LA PROVINCIA 3
TITOLO II 4
GLI ORGANI DEL COMUNE 4
ART. 7 4
GLI ORGANI ISTITUZIONALI 4
ART. 8 4
RUOLO E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4
ART. 9 4
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 4
ART. 10 5
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE 5
ART. 11 5
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 5
ART. 12 5
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO E SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5
ART. 13 6
I CONSIGLIERI 6
ART. 14 6
PREROGATIVE, DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI 6
ART. 15 7
GRUPPI CONSILIARI - CAPIGRUPPO 7
ART. 16 7
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