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Forse non tutti sanno che quando il trasgressore al Codice della Strada non riceve la contestazione immediata da parte degli organi di Polizia, la notifica può essere effettuata al proprietario del veicolo e/o altro obbligato in solido entro 150 giorni dall'accertamento e, di solito, avviene a mezzo posta.
Quando la violazione prevede una decurtazione dei punti patente e non é avvenuta la contestazione immediata, oltre al verbale con la sanzione pecuniaria e le eventuali sanzioni accessorie, nei confronti del proprietario e/o altro obbligato, grava l'obbligo di comunicare i dati del conducente responsabile della violazione.
Al contrario di quanto pensano molte persone la decurtazione dei punti in questo caso non viene effettuata in modo automatico a danno del proprietario del veicolo, ma costui ha l'obbligo (nei verbali vi è sempre una dicitura al riguardo e sempre, in allegato o in calce al verbale si trova un modulo per la compilazione dei dati del conducente) di fornire all'organo di polizia che procede i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Il proprietario-obbligato ha 60 giorni, dalla data in cui gli è stato notificato il verbale, per fornire i dati di cui sopra all'organo di Polizia che ha proceduto all'attività sanzionatoria.
Nel caso in cui il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido non adempia all'obbligo, senza un giustificato e documentato motivo, questi è soggetto, oltre al verbale che già ha ricevuto, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 263 a euro 1050, ai sensi dell'art. 126 bis del Codice della Strada.
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