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TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI
ART. 1
L'AUTONOMIA - LO STATUTO
1. Il Comune di Spinea, denuclearizzato per la Pace e Comune d'Europa, è Ente con autonomia statutaria, normativa, amministrativa e organizzativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella Pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della Pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di informazione e cooperazione internazionale anche in collaborazione con Associazioni ed altri Enti Locali per la Pace per fare del territorio comunale una terra di Pace.
3. Esercita funzioni ad esso attribuite con legge statale e regionale nel rispetto del principio di sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete all'Autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
4. Le funzioni proprie sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa e dei Regolamenti Comunali.
ART. 2
TERRITORIO, GONFALONE, STEMMA
1. I confini geografici delimitano la superficie del territorio attribuita al Comune e definiscono la Circoscrizione nella quale lo stesso esercita le sue funzioni e poteri.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma. E' compito della Giunta Comunale concedere o revocare l'uso dello stemma.
FINALITA'
ART. 3
IL COMUNE
1. Il Comune di Spinea per la particolare posizione geografica si caratterizza come territorio ad elevata urbanizzazione di tipo residenziale e espira la propria attività secondo principi di partecipazione, trasparenza e programmazione. Progetta e promuove la qualità della vita per cittadine e cittadini rendendosi garante dei valori del pluralismo e della convivenza civile.
2. Esercita la propria azione positiva al fine di attuare i principi di dignità ed eguaglianza stabiliti dalla Costituzione, realizzando un contesto sociale volto a sanare le eventuali situazioni di disparità della donna per le pari opportunità nella società politico - amministrativa del Comune.
3. Rappresenta e cura gli interessi della propria comunità ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico nel rispetto dei valori e degli obiettivi della costituzione ed in attuazione delle Leggi dello Stato e della Regione
4. Promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli ed associati alle scelte politiche dell'Amministrazione e per tutelarne i diritti fondamentali.
5. Concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, ed opera, anche attraverso la collaborazione delle organizzazioni del volontariato, per la realizzazione di un adeguato servizio di Assistenza Sociale per l'individuazione ed il soddisfacimento dei bisogni degli anziani, anche attraverso il loro coinvolgimento in iniziative socialmente utili, dei giovani, dei portatori di handicaps, ed in genere per le fasce sociali più disagiate.
6. Cura la conservazione delle risorse naturali e ambientali e favorisce lo sviluppo di tutte le iniziative idonee a tutelare la flora, la fauna e per garantire alla comunità una migliore qualità della vita.
7. Tutela il Patrimonio storico e artistico e valorizza gli usi e le tradizioni.
8. Sostiene l'istruzione pubblica e privata, lo sviluppo culturale e lo sport. Per il raggiungimento di tali finalità coopera con le istituzioni scolastiche e promuove la costituzione di organismi, associazioni e la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti.
9. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con altri soggetti del sistema delle autonomie per l'esercizio associato di funzioni, servizi e la realizzazione di opere pubbliche, al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nelle funzioni e materie di competenza Amministrativa.
10. Promuove ogni iniziativa idonea a favorire un equilibrato sviluppo delle attività economiche, nei settori dei servizi, del terziario avanzato, del commercio, industria e artigianato, dell'agricoltura e turismo.
11. Programma un organico assetto del territorio che assicuri un equilibrato sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture sociali e delle attività economiche.
12. Promuove e favorisce la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica al fine di garantire il diritto all'abitazione.
ART. 4
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. La semplificazione dei procedimenti e dell'azione Amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organismi elettivi e dell'organizzazione Comunale.
ART. 5
PROGRAMMAZIONE
1. Il Comune per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento delle sue finalità adotta il metodo e gli strumenti della programmazione
2. Il processo di programmazione si articola attraverso:
a) Piani e programmi,
b) la programmazione finanziaria,
c) progetti
3. I piani sono quelli previsti dalla legge Statale e Regionale che ne stabilisce contenuti e procedure.
4. I progetti stabiliscono:
a) gli obiettivi di medio e breve periodo e le azioni da realizzare
b) le priorità d'intervento;
c) i costi da sostenere e le risorse fisiche ed economiche da impiegare;
d) le modalità di finanziamento;
e) i tempi e le fasi di attuazione.
5. I progetti che costituiscono gli strumenti attuativi di piani e programmi, ne specificano ulteriormente contenuti e modalità di attuazione.
6. In relazione allo stato di attuazione i programmi sono soggetti a revisione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione del bilancio pluriennale.
ART. 6
RAPPORTI CON LO STATO, LA REGIONE E LA PROVINCIA
1. Il Comune di Spinea, nell'ambito della propria autonomia, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia secondo il principio di sussidiarietà e provvede per quanto di competenza, alla loro attuazione.
TITOLO II
GLI ORGANI DEL COMUNE
ART. 7
GLI ORGANI ISTITUZIONALI
1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale
2. Le funzioni degli organi istituzionali sono esercitate in conformità alle norme stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti
ART. 8
RUOLO E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza dell'intera comunità.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo dell'attività politico amministrativa, dotato di autonomia organizzativa e funzionale. A tal fine, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento di funzionamento, potrà essere istituita un'apposita struttura per l'espletamento dei compiti inerenti il proprio funzionamento, dotata di adeguate attrezzature, supporti e risorse finanziarie.
3. Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
ART. 9
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori relativamente ai referati di loro competenza, entro il 30 Settembre di ogni anno ed in occasione della discussione della proposta di bilancio di previsione. E' facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze che dovessero emergere in ambito locale.
ART. 10
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE
1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano col seguente O.d.G.:
- Convalida degli eletti;
- Elezione del Presidente del Consiglio Comunale;
- Giuramento del Sindaco;
- Comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
- Discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo. .
3. Il Consiglio può, inoltre, nominare con il medesimo sistema di votazione di cui al precedente comma un Vice Presidente che assume le funzioni vicarie del primo nel caso di sua temporanea assenza o impedimento.
ART. 11
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
1. Come per la nomina, anche la revoca del Presidente e del Vice Presidente avviene ottenendo la maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio Comunale.
2. Al Presidente del Consiglio Comunale competono:
a) la formulazione dell'Ordine del Giorno;
b) la convocazione delle sedute del Consiglio Comunale con la determinazione del giorno, ora e luogo ove svolgere la seduta;
c) la convocazione e la presidenza della conferenza dei capi - gruppo;
d) tutte le funzioni inerenti al buon svolgimento delle sedute consiliari contemplate nell'apposito regolamento.
3. Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio
ART. 12
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO E SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal Regolamento.
2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente nel caso si sia provveduto alla sua nomina o dal Consigliere anziano.
3. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria, con preavviso di 5 giorni, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge n. 142/1990.
4. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta straordinaria, con preavviso di 3 giorni quando sia richiesto da almeno 1/5 dei consiglieri e nei casi previsti dalla legge:
a) su richiesta del Prefetto
b) su richiesta del Comitato Regionale di Controllo.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta d'urgenza, con preavviso di almeno 24 ore, per la discussione di argomenti e fatti che per la loro gravità ed importanza richiedono un tempestivo esame o l'adozione di provvedimenti da parte del Consiglio.
ART. 13
I CONSIGLIERI
1. I Consiglieri Comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surroga, appena il Consiglio Comunale ha adottato la relativa deliberazione di presa d'atto dell'intervenuta surroga..
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale ed assunte immediatamente al Protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
5. Le funzioni del Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato la maggiore cifra elettorale e, a parità di cifra, il più anziano d'età.
Nel caso di impedimento od impossibilità del primo degli eletti, le funzioni sono esercitate dal secondo degli eletti e così di seguito.
ART. 14
PREROGATIVE, DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI
1. L'esercizio delle prerogative, dei diritti e degli obblighi dei Consiglieri Comunali, e le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo sono disciplinate dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale..
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, tramite il Segretario Comunale o suo delegato, nonché dalle aziende del Comune, dalle Società da esso partecipate e dagli Enti ad esso dipendenti, tutte le informazioni, copie di atti e documenti, utili all'espletamento del loro mandato rispettando il segreto nei casi previsti dalla legge, previa presentazione di apposita istanza in forma scritta di presa visione o estrazione copie..
3. I Consiglieri Comunali che per tre volte consecutive non intervengono alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal fine, il Presidente del Consiglio, previo accertamento dell'assenza maturata del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere interessato ha facoltà di far valere le cause a sua giustificazione delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori entro il termine perentorio indicato nella comunicazione scritta di avvio del procedimento che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di notifica della stessa. Decorso tale termine, il Consiglio esamina e successivamente delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
4. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
ART. 15
GRUPPI CONSILIARI - CAPIGRUPPO
1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o più componenti. Alla conferenza dei capigruppo partecipa un rappresentante per coalizione.
2. Il Regolamento disciplina l'attività della conferenza dei Capigruppo e le norme per il suo funzionamento.
3. ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di Capogruppo e ne dà comunicazione scritta al Presidente e al Segretario.
4. In mancanza di designazione assume le funzioni di Capogruppo il Consigliere che nella lista di appartenenza ha riportato la più alta cifra individuale.
5. Ai gruppi consiliari sono assicurate, compatibilmente con le possibilità del Comune, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi, e secondo quanto previsto dal regolamento.
ART. 16
COMMISSIONI CONSILIARI
1. Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti e, se necessario, Commissioni temporanee, speciali e d'indagine.
2. Le Commissioni permanenti sono composte nel rispetto del criterio proporzionale ed hanno la funzione di approfondire e snellire, attraverso un preventivo esame degli argomenti da porre in discussione, i lavori del Consiglio Comunale.
3. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e le modalità di costituzione.
4. Le Commissioni temporanee e speciali vengono costituite, per l'attività di studio, ricerca e proposte, da un numero variabile di Componenti a seconda dei compiti affidati e possono essere composte anche senza l'osservanza del criterio proporzionale.
5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento. Ai lavori delle Commissioni possono essere invitati rappresentanti di forze sociali, politiche, religiose ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
6. Le Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione possono essere istituite, quando se ne ravvisi la necessità, a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale. Sono composte da tre consiglieri: due designati dalla maggioranza e uno dalle minoranze consiliari e il loro funzionamento è disciplinato da Regolamento.
7. Le Commissioni d'indagine possono accedere, senza limitazione alcuna, agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà d'interrogare i dipendenti o rappresentanti del Comune presso Enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della Commissione d'indagine sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.
8. Il Consiglio Comunale può nominare Commissioni speciali, costituite da consiglieri e da cittadini competenti ed esperti in singoli settori, per l'attività di studio, ricerca, analisi su particolari tematiche o per l'impostazione di progetti e piani di particolare rilevanza. Nel provvedimento di nomina viene designato un coordinatore e stabilito l'oggetto dell'incarico e il termine entro cui la Commissione deve riferire alle Commissioni permanenti o al Consiglio Comunale.
ART. 17
LA GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune computando, a tal fine, il Sindaco. Il Sindaco nomina tra gli Assessori un Vice Sindaco e dà comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio nella seduta di insediamento successiva alle elezioni.
2. Gli Assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non consiglieri, eleggibili.
3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale.
ART. 18
RUOLO E COMPETENZE GENERALI DELLA GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune. Ad essa compete l'adozione di tutti gli atti che per Legge e per il presente Statuto non rientrano nella competenza del Consiglio Comunale, del Sindaco e dei dirigenti.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni si ispira ai principi della collegialità, trasparenza, efficienza, legalità ed efficacia al fine di assicurare il buon andamento dell'attività amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti e provvedimenti idonei a perseguire gli obiettivi e le finalità dell'Ente nell'ambito degli indirizzi e degli atti approvati dal Consiglio Comunale.
ART. 19
CESSAZIONE DALLA CARICA E SURROGA
1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta Comunale restano in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e, nel frattempo, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione, diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente comma.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco.
5. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione motivata al Consiglio nella prima seduta utile.
6. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio Comunale e si considerano presentate il giorno stesso. In questo caso le di missioni vengono verbalizzate dal Segretario Comunale.
7. Sindaco e Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri comunali senza computare a tal fine il Sindaco, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
8. La mozione di sfiducia deve essere depositata presso la Segreteria comunale e deve essere messa in discussione non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
9. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi di legge.
ART. 20
ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto.
2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti di Giunta come da vigente normativa.
3. Il Sindaco con proprio atto contestualmente alla presentazione del documento programmatico, conferisce le deleghe agli Assessori e la carica di Vice Sindaco.
4. Nei casi di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive vengono esercitate dagli Assessori secondo l'ordine di elencazione del Documento Programmatico.
5. Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
ART. 21
IL SINDACO
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale se nominato, e ai responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e con quello del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra. Può farsi coadiuvare da singoli consiglieri per la cura di determinati settori omogenei dell'attività interna della Giunta.
ART. 22
ATTRIBUZIONI DEL SINDACO
1. Il Sindaco, quale Presidente della Giunta, esprime l'unità di indirizzo politico-amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel documento programmatico.
2. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla Legge.
3. Il Sindaco è garante del rispetto della Legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei Regolamenti.
4. Emette ordinanze per disporre l'osservanza delle norme di Legge e dei Regolamenti e per prescrivere comportamenti o adempimenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di casi particolari e, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
5. Assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
6. sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, adotta, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, servizi e uffici, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
7. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti adottando i provvedimenti di cui al comma 4..
8. Salve le ipotesi escluse dalle Leggi, il Sindaco può delegare a singoli Assessori le attribuzioni di sua competenza ed ha potere di sostituzione e di surroga.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI PUBBLICI
ART. 23
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e della normativa concernente gli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari, il Comune determina la propria dotazione organica nonché l'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, di servizi e dei compiti ad essi attribuiti.
2. Gli uffici sono organizzati, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile che garantisce la massima articolazione degli orari per l'accesso del pubblico, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.
4. Appositi regolamenti disciplinano la dotazione organica del personale, le procedure d'assunzione, le aree d'attività e l'organizzazione del lavoro per progetti obiettivi e programmi.
5. La copertura di posti di responsabile dei servizi o degli uffici che richiedono particolari specializzazioni, può avvenire mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione maturata con contratto di diritto privato secondo le modalità fissate dal Regolamento.
ART. 24
IL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 51 bis della Legge 8 Giugno 1990 n° 142 introdotto dall'art. 6 comma 10 della Legge 127/1997, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario Generale ed il Direttore Generale. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli apicali e ne coordina l'attività salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51 bis della Legge 142/1990, il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.
2. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni ad esso demandate dalla Legge e dai regolamenti ed in particolare:
a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
b) presiede le Commissioni di gare e di concorso in caso di mancanza, assenza o impedimento dei Responsabili dei Settori e/o Servizi competenti per materia;
c) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti e il loro inoltro agli organi di controllo;
d) ha potere di certificazione e attuazione per tutti gli atti del Comune, in caso di mancanza, assenza o impedimento dei Responsabili dei Settori e/o Servizi competenti per materia;
e) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, e la mozione di sfiducia costruttiva.
ART. 25
DIRETTORE GENERALE
1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e secondo criteri prestabiliti dall'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco stesso e che sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete, in particolare, al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del Decreto Legislativo 25 Febbraio 1995 n° 77 nonché la proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto Decreto Legislativo 77/1995. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente ad eccezione del Segretario Comunale.
ART. 26
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Vice Segretario Comunale coadiuva il Segretario Comunale, esercita le funzioni vicarie e lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, assenza od inadempimento.
2. Al posto di Vice Segretario si accede per concorso.
ART. 27
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
1. L'Organizzazione degli uffici e del personale è disciplinata dal regolamento di organizzazione e tale organizzazione deve rispondere ai principi di legalità, imparzialità, autonomia, funzionalità, economicità di gestione, efficienza, efficacia, professionalità e responsabilità.
2. Il Regolamento di organizzazione va uniformato al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è di competenza dei responsabili della struttura organizzativa ai vari livelli; tale regolamento disciplina l'attribuzione agli stessi di responsabilità gestionali per l'attuazione di obiettivi fissati dagli organi elettivi.
3. Il Regolamento organico stabilisce i termini di coordinamento tra il Segretario Comunale ed i responsabili della struttura organizzativa ai vari livelli.
4. Spettano ai Responsabili di Settore e/o Servizio competenze in ordine a:
a) la Presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
b) il rilascio di autorizzazioni commerciali, di Polizia Amministrativa nonché le concessioni edilizie;
c) l'approvazione e l'emanazione dei ruoli dei tributi comunali;
d) l'avvio delle procedure di gara d'appalto compresa l'individuazione del sistema di scelta del contraente,
e) ogni altro atto di gestione a rilevanza esterna.
5. Allorquando sia stato nominato il Direttore Generale e quest'ultimo abbia predisposto il piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del Decreto Legislativo 25 Febbraio 1995 n° 77 nonché la proposta del Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'articolo 11 del predetto Decreto Legislativo 77/1995, i Responsabili di settore e/o servizio a lui rispondono circa l'attuazione degli obiettivi di propria competenza.
ART. 28
SERVIZI PUBBLICI
1. Il Comune può istituire o partecipare alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione alle necessità che si presentano nelle comunità e la forma di gestione, previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.
3. La deliberazione del Consiglio Comunale che stabilisce di istituire o autorizza la partecipazione alla gestione di un servizio pubblico ne regola le finalità, l'organizzazione e il finanziamento, assicurando che l'attività si svolga in conformità agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza.
4. Per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.
5. La revoca di singoli amministratori e dell'intero organo esecutivo, secondo le modalità degli atti istitutivi e dei Regolamenti dell'Ente, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
6. Nell'organizzazione dei servizi pubblici devono essere assicurate idonee forme di informazione a tutela degli utenti.
ART. 29
GESTIONE IN ECONOMIA
1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuno il ricorso ad altra forma di gestione prevista dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione e l'organizzazione del servizio con apposito regolamento
ART. 30
CONCESSIONE A TERZI
1. Il Consiglio Comunale quando sussistono motivazioni tecniche e/o economiche e di opportunità sociale può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è affidata attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale, in conformità a quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento.
ART. 31
AZIENDE SPECIALI
1. La gestione dei servizi pubblici che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali.
2. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto in conformità a quanto stabilito dalla Legge, stabilendone l'ordinamento, le finalità e gli indirizzi. Il funzionamento e l'organizzazione sono disciplinate dallo Statuto delle aziende e dai Regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Organo Amministrativo è nominato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
ART. 32
ISTITUZIONI
1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali culturali ed educativi che necessitano di particolare autonomia gestionale, senza rilevanza imprenditoriale.
2. Le finalità, l'ordinamento, la dotazione organica, l'assetto organizzativo ed il funzionamento delle istituzioni sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di gestione predisposto e approvato dal Consiglio Comunale a norma del successivo art. 59.
3. Il Consiglio stabilisce i mezzi finanziari e le strutture da assegnare all'istituzione, ne esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione.
4. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, i requisiti specifici, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status nonché le modalità di funzionamento dell'organo, sono stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 57 del presente Statuto.
5. La nomina degli Amministratori avviene secondo le modalità previste dal precedente articolo.
6. Non possono essere eletti Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione coloro che ricoprono la carica di Revisore del Conto o sono Dipendenti del Comune.
ART. 33
SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE
1. Per la gestione dei servizi pubblici di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il Consiglio Comunale promuove la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale con la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati.
2. Nell'atto costitutivo e nello Statuto delle società sono stabilite le forme di collegamento tra le stesse ed il Comune e la rappresentanza del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio Sindacale.
TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE TRA ENTI
ART. 34
CONVENZIONI
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione economica ed organizzativa, può deliberare la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi determinanti.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le modalità di consultazione fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari, conferimenti, i reciproci obblighi e le garanzie
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
ART. 35
ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Il Comune per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più Amministrazioni e soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
2. Il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o programmi d'intervento, promuove, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, la conclusione dell'accordo di programma.
3. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla realizzazione dell'opera ad intervento o programma, il Sindaco, previa deliberazione di Consiglio Comunale, partecipa all'accordo ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione agli interventi e programmi da realizzare.
4. Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni stabilite dalla Legge.
ART. 36
CONSORZI
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, per la gestione associata di uno o più servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e/o la Provincia.
2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la Convenzione che stabilisce la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati, unitamente allo Statuto che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente in conformità alle disposizioni di Legge.
TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'
ART. 37
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO
1. La programmazione dell'attività del Comune è effettuata sulla base delle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2. Il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo e la relativa relazione, devono essere redatti in modo da permettere una lettura per programmi, servizi ed interventi, al fine di consentire oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione e quello relativo dell'efficienza ed efficacia dell'azione Amministrativa del Comune.
3. Il bilancio di previsione e del conto consuntivo, di cui al precedente comma, sono predisposti dalla Giunta Comunale e sono esaminati ed approvati dal Consiglio Comunale nei termini di Legge.
ART. 38
AUTONOMIA FINANZIARIA
1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalle Regioni, il conseguimento dell'autonomia finanziaria.
2. Il Comune nelle determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, si ispira ai principi espressi dalla Costituzione.
ART. 39
CONTROLLO DI GESTIONE
1. Il Consiglio Comunale approva il Regolamento di contabilità e, con apposite norme, definisce le linee guida ed i soggetti dell'attività di controllo interno della gestione, da utilizzare per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati dell'attività amministrativa rispetto agli obiettivi previsti dai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, da parte dei soggetti interessati, dell'andamento della gestione, per assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti i dati necessari per l'elaborazione delle scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo della organizzazione nel conseguimento dei risultati prefissati.
ART. 40
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto disposto dalla legge.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili salvo che non adempiano al loro incarico secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.
3. Il Collegio dei Revisori, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità:
- collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo;
- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
- attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti del Comune e alle risultanze del sistema di controllo di gestione, nonché di compiere ispezioni anche singolarmente.
5. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
6. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi dei Revisori sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.
TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 41
PARTECIPAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE
1. Le libere forme associative comprendono le Associazioni, le Istituzioni, le Organizzazioni di Volontariato e gli Organismi di partecipazione costituiti nelle zone territoriali omogenee individuate ai sensi del successivo art. 46.
2. La partecipazione del popolo all'Amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative, è assicurata e valorizzata dal Comune nelle forme previste dai successivi articoli del presente Statuto e dal Regolamento sulla partecipazione popolare.
3. Alle forme associative e organismi di partecipazione di cui al comma 1, possono essere erogati contributi secondo le modalità stabilite dai Regolamenti sulla partecipazione popolare.
ART. 42
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
1. Il Comune di Spinea istituisce l'albo Comunale delle Associazioni allo scopo di:
a) organizzare e favorire delle forme associative già esistenti e organizzate nel territorio Comunale;
b) valorizzare il ruolo delle forme associative già esistenti e organizzate nel territorio Comunale;
c) promuovere la costituzione di altri Organismi Associativi, Comitati e Rappresentanze di base nel contesto della Comunità locale.
2. Il Regolamento fissa i requisiti che le forme associative devono possedere per essere iscritte all'Albo Comunale.
ART. 43
RAPPORTI TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI - ALBI ASSOCIAZIONI
1. La Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi programmatici del Consiglio Comunale, organizza i rapporti fra il Comune e le Associazioni dei cittadini e provvede alla registrazione nell'apposito Albo delle Associazioni ed Organizzazioni che ne fanno richiesta.
2. I rapporti tra il Comune e le Associazioni si articolano:
a) nella richiesta di pareri da parte dell'Amministrazione Comunale su materie di loro competenza;
b) nel ricevimento di istanze, petizioni e proposte sulle quali l'Amministrazione è tenuta a rispondere e a provvedere, motivando l'eventuale non accoglienza nei termini previsti dal Regolamento Comunale sul Procedimento amministrativo e dando comunicazione ai Capigruppo;
c) nell'erogazione di contributi e agevolazioni di carattere burocratico - amministrativo secondo le modalità stabilite dai Regolamenti sulla partecipazione popolare.
3. Agli Organismi ed Associazioni di cui al 1° comma può essere affidata con convenzione la gestione di impianti e strutture di proprietà Comunale.
ART. 44
CONSULTE
1. Per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziative sono istituite, per Settori d'intervento e interessi omogenei, le seguenti consulte costituite a norma del successivo art. 45 :
a) Pubblica Istruzione, Cultura;
b) Sport - Tempo Libero;
c) Attività assistenziali, famiglia e qualità della vita;
d) Ambiente;
e) Economia;
f) Consulta Comunale degli Anziani;
g) Politiche Giovanili;
h) Consulta per le Pari Opportunità tra uomo e donna.
2. Su proposta della Giunta Comunale, valutati i reali bisogni dell'Ente, nonché su istanza delle Associazioni interessate o di almeno 5 Consiglieri Comunali, il Consiglio Comunale istituisce le Consulte ritenute opportune per il miglior conseguimento degli scopi dell'Ente.
3. Le Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
4. Il Regolamento Comunale per la partecipazione popolare disciplina l'esercizio delle funzioni propositive e delle funzioni consultive. Le funzioni consultive vengono esercitate solo su richiesta dell'Amministrazione Comunale.
ART. 45
ELEZIONE DELLE CONSULTE
1. I membri delle Consulte sono eletti dalle Associazioni registrate nei rispettivi albi, con le modalità stabilite dal Regolamento Comunale per la partecipazione popolare, che fissa il numero di componenti di ognuna, l'equilibrata rappresentanza delle singole Associazioni e Organismi e le modalità di funzionamento. Decadono al termine del mandato amministrativo.
2. I Componenti la Giunta del Comune, degli Organismi da esso dipendenti ed il relativo personale non possono far parte delle consulte. Il Sindaco, gli Assessori Comunali e i Consiglieri Comunali partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
ART. 46
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE IN ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
1. Il Comune favorisce in zone territoriali omogenee per tradizioni storiche, residenziali, di sviluppo economico, servizi culturali e sociali, la costituzione di Organismi e Associazioni che, in ordine alle problematiche del territorio e della collettività siano in grado di promuovere e sviluppare iniziative e rapporti di collaborazione con l'Amministrazione
ART. 47
REFERENDUM CONSULTIVO
1. Il referendum consultivo è previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento. Con il referendum consultivo gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, progetti e interventi di interesse generale relativi a materiale di esclusiva competenza locale.
2. I referendum consultivi sono proposti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. I referendum consultivi sono inoltre proposti su richiesta presentata con firme autentiche nelle forme di Legge, da almeno il 10% di elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
4. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco.
5. La raccolta delle firme da parte dei promotori deve essere effettuata entro novanta giorni dalla data di presentazione della proposta oggetto di referendum.
6. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con operazioni provinciali, comunali o circoscrizionali.
7. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
a) tributi locali e tariffe;
b) attività Amministrative vincolate da Leggi Statali o Regionali;
c) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
8. I referendum sono indetti dal Sindaco entro sessanta giorni dal compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità da parte del Segretario Comunale. Si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento.
9. I referendum consultivi vanno effettuati di norma ogni anno dal 1° settembre al 30° novembre in una sola giornata.
10. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
11. Il Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
12. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
ART. 48
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. La partecipazione dei cittadini interessati, nei procedimenti Amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, è assicurata dalle norme stabilite dalla Legge con particolare riguardo alla Legge 241/1990 e da quelle disposte dal Regolamento.
2. Il Regolamento è ispirato a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle Associazioni e dei Comitati portatori di interessi diffusi al procedimento Amministrativo
ART. 49
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, di Enti, Aziende ed Organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attività Amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano è garantito dal presente Statuto e con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. Al fine di rendere più agevole il diritto all'informazione, nel Palazzo Civico, viene istituito l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. Il Regolamento per l'accesso agli atti, agli Uffici e l'informazione ne stabilisce la composizione e le attribuzioni.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo Pretorio
5. Per la diffusione delle informazioni di interesse generale la Giunta utilizza i metodi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza.
ART. 50
DIRITTO D'ACCESSO AGLI ATTI STRUTTURE E SERVIZI AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI
1. Il diritto di accesso agli atti, strutture e servizi dell'Amministrazione è garantito dal presente Statuto con le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il diritto d'accesso è escluso per tutti gli atti che le disposizioni di Legge dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e per quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Sindaco può con dichiarazione motivata, vietare temporaneamente l'esibizione di atti, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, se dalla loro diffusione può risultare pregiudicato il diritto alla riservatezza.
ART. 51
ALBO PRETORIO
1. Il Comune nel Palazzo Civico, sede Comunale, attrezza un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, ordinanze, manifesti e degli atti che a norma di Legge, dello Statuto e dei Regolamenti devono essere portati a conoscenza del pubblico.
TITOLO VII
DIFENSORE CIVICO
ART. 52
DIFENSORE CIVICO
1. Il ruolo di garante dell'imparzialità è del buon andamento della Pubblica Amministrazione è esercitato dal Difensore Civico, eletto dal Consiglio in seduta pubblica, con la maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri assegnati al Comune. Un quinto dei Consiglieri può chiedere la votazione segreta. Dopo tre votazioni infruttuose, per l'elezione da tenersi nella seduta successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
2. Rimane in carica per 5 anni esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
3. Nel caso di dimissioni o vacanza dalla carica nel corso del quinquennio il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.
4. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle norme che regolano l'elezione alle cariche comunali. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
5. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per gravi inadempienze ai doveri d'Ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale adottata con votazione segreta e a maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri assegnati.
ART. 53
REQUISITI
1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano garanzia d'indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa.
2. Le proposte di candidatura vengono presentate al Presidente del Consiglio che, nei giorni precedenti la designazione, convoca un'apposita conferenza dei Capigruppo per l'esame delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da proporre al Consiglio.
3. Non può essere nominato Difensore Civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla Legge per l'elezione a Consigliere Comunale.
ART. 54
PREROGATIVE, FUNZIONI E MEZZI
1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza, con tutti i poteri che le stesse richiedono sulla base delle norme stabilite dal Regolamento.
2. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, con le dotazioni strumentali e di personale necessarie per il buon funzionamento dell'Istituto.
3. Al difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione la cui entità viene stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.
ART. 55
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Segnala le disfunzioni, suggerisce i rimedi per la eliminazione e formula proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione Amministrativa.
2. In casi di particolare importanza o gravità il Difensore Civico effettua specifiche segnalazioni che il Presidente del Consiglio inserisce all'Ordine del Giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.
3. Allorquando un quarto dei Consiglieri Comunali denunci in forma scritta e motivata vizi di legittimità in ordine alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale in materia di:
a) appalti o affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni;
richiesta da inoltrare entro 10 (dieci) giorni dall'affissione del provvedimento all'Albo Pretorio Comunale, il Difensore Civico, allorquando ritenga sussistenti i vizi di legittimità denunciati, ne dà comunicazione all'Ente entro 15 (quindici) giorni, invitandolo ad eliminare i vizi riscontrati
TITOLO VIII
REGOLAMENTI E NORME FINALI
ART. 56
REGOLAMENTI COMUNALI
1. Il Comune emana Regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge e dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli eccettuato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi di competenza della Giunta Comunale.
3. I Regolamenti, dopo il favorevole esame dell'Organo di Controllo, sono pubblicati per 15 giorni all'Albo Comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
4. La Giunta assicura, con i mezzi più idonei, la più ampia diffusione e conoscenza dei Regolamenti.
ART. 57
PREDISPOSIZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E LORO ADEGUAMENTO
1. Il Consiglio Comunale entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto approva i Regolamenti previsti dallo stesso ed adegua quelli in vigore alle nuove disposizioni.
2. I Regolamenti vanno approvati o modificati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune fatta salva l'eccezione di cui al comma 2 del precedente art. 56.
ART. 58
REVISIONE DELLO STATUTO
1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dalla Legge.
ART. 59
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
1. Il Presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte dell'Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
4. Il Segretario Comunale con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.
TITOLO I 1
PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI 1
ART. 1 1
L'AUTONOMIA - LO STATUTO 1
ART. 2 1
TERRITORIO, GONFALONE, STEMMA 1
FINALITA' 1
ART. 3 1
IL COMUNE 1
ART. 4 2
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 2
ART. 5 2
PROGRAMMAZIONE 2
ART. 6 3
RAPPORTI CON LO STATO, LA REGIONE E LA PROVINCIA 3
TITOLO II 4
GLI ORGANI DEL COMUNE 4
ART. 7 4
GLI ORGANI ISTITUZIONALI 4
ART. 8 4
RUOLO E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4
ART. 9 4
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 4
ART. 10 5
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE 5
ART. 11 5
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 5
ART. 12 5
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO E SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5
ART. 13 6
I CONSIGLIERI 6
ART. 14 6
PREROGATIVE, DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI 6
ART. 15 7
GRUPPI CONSILIARI - CAPIGRUPPO 7
ART. 16 7
COMMISSIONI CONSILIARI 7
ART. 17 8
LA GIUNTA COMUNALE 8
ART. 18 8
RUOLO E COMPETENZE GENERALI DELLA GIUNTA COMUNALE 8
ART. 19 8
CESSAZIONE DALLA CARICA E SURROGA 8
ART. 20 9
ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 9
ART. 21 9
IL SINDACO 9
ART. 22 10
ATTRIBUZIONI DEL SINDACO 10
TITOLO III 11
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI PUBBLICI 11
ART. 23 11
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI 11
ART. 24 11
IL SEGRETARIO COMUNALE 11
ART. 25 12
DIRETTORE GENERALE 12
ART. 26 12
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 12
ART. 27 12
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE 12
ART. 28 13
SERVIZI PUBBLICI 13
ART. 29 13
GESTIONE IN ECONOMIA 13
ART. 30 13
CONCESSIONE A TERZI 13
ART. 31 14
AZIENDE SPECIALI 14
ART. 32 14
ISTITUZIONI 14
ART. 33 14
SOCIET A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE 14
TITOLO IV 15
FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE TRA ENTI 15
ART. 34 15
CONVENZIONI 15
ART. 35 15
ACCORDI DI PROGRAMMA 15
ART. 36 15
CONSORZI 15
TITOLO V 16
FINANZA E CONTABILITA' 16
ART. 37 16
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 16
ART. 38 16
AUTONOMIA FINANZIARIA 16
ART. 39 16
CONTROLLO DI GESTIONE 16
ART. 40 16
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 16
TITOLO VI 18
PARTECIPAZIONE POPOLARE 18
ART. 41 18
PARTECIPAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE 18
ART. 42 18
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 18
ART. 43 18
RAPPORTI TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI - ALBI ASSOCIAZIONI 18
ART. 44 19
CONSULTE 19
ART. 45 19
ELEZIONE DELLE CONSULTE 19
ART. 46 19
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE IN ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 19
ART. 47 20
REFERENDUM CONSULTIVO 20
ART. 48 20
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 20
ART. 49 21
PUBBLICIT DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI 21
ART. 50 21
DIRITTO D'ACCESSO AGLI ATTI STRUTTURE E SERVIZI AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI 21
ART. 51 21
ALBO PRETORIO 21
TITOLO VII 22
DIFENSORE CIVICO 22
ART. 52 22
DIFENSORE CIVICO 22
ART. 53 22
REQUISITI 22
ART. 54 22
PREROGATIVE, FUNZIONI E MEZZI 22
ART. 55 23
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE 23
TITOLO VIII 24
REGOLAMENTI E NORME FINALI 24
ART. 56 24
REGOLAMENTI COMUNALI 24
ART. 57 24
PREDISPOSIZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E LORO ADEGUAMENTO 24
ART. 58 24
REVISIONE DELLO STATUTO 24
ART. 59 24
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO 24
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