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vedi la riportata informativa aggiornata a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 21 maggio 2008 n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficile n. 124 del 28 maggio 2008.
Il Ministero delle Finanze ha approvato con Decreto 26.04.2007 le istruzioni e il modello di dichiarazione ICI anno 2006.
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NOVITA' ICI 2009
Scadenza dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili:
16 giugno 2009 (prima rata)
16 dicembre 2009 (seconda rata)
NOVITA' ICI 2009 - ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ED ASSIMILATE.
Il 29 maggio 2008 entrava in vigore il Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28 maggio 2008) che introduce l'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale e relative pertinenze (autorimesse, cantine, soffitte). La norma di esenzione si applica, alle abitazioni che il Comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato a quelle principali.
Si precisa che con risoluzione N. 1/DF del 04/03/2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i casi di assimilazione sono specificatamente:
a) l'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l'art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quello concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
Pertanto, in applicazione del regolamento ICI, art. 11, comma 2, nel territorio comunale rientrano nell'applicazione dell'esenzione ICI le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado, purché il parente abbia ivi stabilito la propria residenza, Se il parente che concede l'uso gratuito possiede l'immobile almeno al 50%, il beneficio si estende anche agli altri comproprietari.
NB: i proprietari interessati dovranno presentare o inviare per posta "Dichiarazione di variazione ICI" o l'apposito modello predisposto dal Comune (reperibile presso gli uffici comunali o scaricabile direttamente dal sito internet). Tale modello può essere presentato nel periodo intercorrente fra il verificarsi dell'evento e la data di scadenza prevista per la presentazione per la presentazione della dichiarazione dell'ICI dell'anno cui si riferisce.
In proposito è opportuno sapere quanto segue:
L'introduzione dell'esenzione ha di fatto comportato l'eliminazione già dal 2008 di tutte le ulteriori detrazioni all'imposta (anziani o disabili e famiglie numerose) in quanto non applicabili alle unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali permane l'obbligo di versare l'imposta.
Dall'esenzione sono escluse le unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per tali immobili l'imposta continua ad essere calcolata con le normali procedure (aliquota ICI per abitazione principale e detrazione d'imposta).
L'aliquota per l'abitazione principale è il 5 per mille ed è invariata.
La detrazione per l'abitazione principale è di 104,00 euro annui applicabile solo alle unità destinate ad abitazione principale catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e negli altri casi previsti.
Si rammenta infine che l'aliquota ordinaria è il 7 per mille.
ICI ON-LINE
Viene data la possibilità all'utenza di calcolare "on-line" l'imposta da versare, ai fini ICI, per un determinato anno.
Il servizio, a seguito del'identificazione da parte dell'utente (codice/password), consente di:
Accedi al servizio di sportello ICI
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all'ufficio tributi (tel. 041/5071143 - Fax 041/5088794 - e-mail Tributi@comune.spinea.ve.it) nei giorni di apertura al pubblico:
LUNEDI' - GIOVEDI' dalle ore 10.00 alle ore 12.00
GIOVEDI' pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Di seguito sono elencati i link per ottenere ulteriori informazioni (aliquote, detrazioni, valori aree fabbricabili, etc...)
Le aliquote dell'addizionale nel corso degli anni
Anno 2000: aliquota 0,2% (deliberazione consiliare n. 23 del 13.07.2000)
Anno 2001: aliquota 0,2% (deliberazione Giunta comunale n. 34 del 23.01.2001)
Anno 2002: aliquota 0,4% (deliberazione Giunta comunale n. 18 del 01.02.2002)
Anno 2003: aliquota 0,4% (deliberazione Giunta comunale n 268 del 27.11.2002)
Anno 2004: aliquota 0,4% (deliberazione Giunta comunale n. 28 del 05.02.2004
Anno 2005: aliquota 0,4% (deliberazione Giunta comunale n. 258 del 17.11.2004)
Anno 2006: aliquota 0,4% (deliberazione Giunta comunale n. 222 del 16.11.2005)
Anno 2007: aliquota 0,5% (deliberazione Consiglio comunale n. 18 del 26.02.2007)
Anno 2008: aliquota 0,5% (deliberazione Consiglio comunale n. 95 del 28.12.2007)
Anno 2009: aliquota 0,5% (deliberazione Consiglio comunale n. 6 del 23.01.2009)
Via Roma n. 223/d - SPINEA
Telefono: 041.5071121 - 5071164 - 5071161 - 5071143 - 5071146 Fax 041.5088794
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Responsabile: Arch. Sabrina Vecchiato
Orari al pubblico:
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