Città di Spinea

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Foto della facciata principale del Municipio
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Area centrale dei contenuti
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Tributi

RECAPITO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'

Inviato da: svecchiato il 16 Agosto 2010 12.14.30 (110  letture )

UFFICIO TRIBUTI CHIUSO IL 3 GIUGNO 2010

Inviato da: svecchiato il 27 Maggio 2010 11.48.07 (418  letture )

SCADENZA ACCONTO I.C.I. ANNO 2010

Inviato da: svecchiato il 27 Maggio 2010 9.45.25 (1013  letture )

Recapito Servizio Affissioni

Inviato da: svecchiato il 31 Luglio 2008 9.47.48 (1352  letture )

RECAPITO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'

Note :

 

 

I.C.I.: Abolita l'Imposta sull'abitazione principale con esclusione di alcune categorie di immobili.

Inviato da: svecchiato il 05 Giugno 2008 10.05.02 (5413  letture )

vedi la riportata informativa aggiornata a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 21 maggio 2008 n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficile n. 124 del 28 maggio 2008.

 

ICI - Imposta comunale sugli immobili

Inviato da: svecchiato il 22 Gennaio 2008 12.53.48 (3160  letture )

tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Inviato da: svecchiato il 18 Gennaio 2008 16.21.35 (1163  letture )

Valori minimi delle aree edificabili

Inviato da: svecchiato il 10 Gennaio 2008 10.06.39 (693  letture )

Imposta per pubblicità permanente e/o temporanea

Inviato da: svecchiato il 16 Ottobre 2007 11.26.32 (1201  letture )

Approvato il modello di DICHIARAZIONE ICI 2006 e istruzioni per la compilazione.

Inviato da: rnatale il 30 Aprile 2007 12.28.34 (3280  letture )

Il Ministero delle Finanze ha approvato con Decreto 26.04.2007 le istruzioni e il modello di dichiarazione ICI anno 2006.

Regolamento TIA

Inviato da: rnatale il 28 Aprile 2007 23.27.40 (497  letture )

ICI - Imposta comunale sugli immobili

Inviato da: rnatale il 25 Aprile 2007 23.20.56 (11363  letture )

Scritta ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)

ICI 2010

Scadenza dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili:

16 giugno 2010 (prima rata)

16 dicembre 2010 (seconda rata)


ICI 2010 - ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ED ASSIMILATE.

Il 29 maggio 2008 entrava in vigore il Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28 maggio 2008) che introduce l'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale e relative pertinenze (autorimesse, cantine, soffitte). La norma di esenzione si applica, alle abitazioni che il Comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato a quelle principali.

Si ricorda che con risoluzione N. 1/DF del 04/03/2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i casi di assimilazione sono specificatamente:

a)        l'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)       l'art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quello concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

 

Pertanto, in applicazione del regolamento ICI, art. 11, comma 2, nel territorio comunale rientrano nell'applicazione dell'esenzione ICI le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado, purché il parente abbia ivi stabilito la propria residenza.

 

NB: i proprietari interessati dovranno presentare o inviare per posta "Dichiarazione di variazione ICI" o l'apposito modello predisposto dal Comune (reperibile presso gli uffici comunali o scaricabile direttamente dal sito internet). Tale modello può essere presentato nel periodo intercorrente fra il verificarsi dell'evento e la data di scadenza prevista per la presentazione per la presentazione della dichiarazione dell'ICI dell'anno cui si riferisce.

 

In proposito è opportuno sapere quanto segue:

  • l'esenzione dell'imposta, per i casi previsti, si applica per tutto l'anno 2010;
  • per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente (art. 8, comma 2, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
  • Modello di dichiarazione ICI per l'anno 2009 - La dichiarazione ICI riguardante variazioni degli immobili di tipo oggettivo o soggettivo verificatesi nell'anno 2009 deve essere presentata all'Ufficio Tributi nell'anno 2010 entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Le nuove norme di semplificazione hanno eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nei casi di compravendita di immobili ed anche in diversi altri casi. Si raccomanda di verificare se la variazione dell'immobile rientra o meno nei casi di obbligo della dichiarazione ICI leggendo le pagg. 1 - 2 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI o chiedendo informazioni presso l'Ufficio Tributi. Il modello ministeriale di dichiarazione ICI varia ogni anno e quello per l'anno 2009 è stato approvato con Decreto del 12.05.2009 (vedi il sito dello stesso Ministero delle Finanze);
  • per il Comune di Spinea il numero massimo delle pertinenze a cui può essere estesa l'esenzione d'imposta sono nel limite massimo di 2 (tali immobili devono esser censiti nelle categorie catastali C/2 - magazzini e/o soffitte - C/6 - autorimesse - e C/7 - tettoie) - (art. 12, comma 2, regolamento ICI 2010);
  • per il Comune di Spinea è equiparata all'abitazione principale, e quindi gode dell'esenzione d'imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (affittata) a titolo oneroso (art. 11, comma 2, Regolamento ICI 2010);
  • per il Comune di Spinea è equiparata all'abitazione principale, ma non gode dell'esenzione d'imposta a seguito di specifico provvedimento ministeriale, l'unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata a titolo oneroso (delibera aliquote ICI per l'anno 2010), in tal caso l'imposta è dovuta applicando l'aliquota prevista per l'abitazione principale e la corrispondente detrazione;
  • l'esenzione si estende all'unità abitativa posseduta dal contribuente che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'esenzione spetta a condizione che il contribuente non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3 bis, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni).

L'introduzione dell'esenzione ha di fatto comportato l'eliminazione già dal 2008 di tutte le ulteriori detrazioni all'imposta (anziani o disabili e famiglie numerose) in quanto non applicabili alle unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali permane l'obbligo di versare l'imposta.

Dall'esenzione sono escluse le unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per tali immobili l'imposta continua ad essere calcolata con le normali procedure (aliquota ICI per abitazione principale e detrazione d'imposta).

L'aliquota per l'abitazione principale è il 5 per mille ed è invariata.

La detrazione per l'abitazione principale è di 104,00 euro annui applicabile solo alle unità destinate ad abitazione principale catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e negli altri casi previsti.

Si rammenta infine che l'aliquota ordinaria è il 7 per mille.

 

ICI ON-LINE

Viene data la possibilità all'utenza di calcolare "on-line" l'imposta da versare, ai fini ICI, per un determinato anno.

Il servizio, a seguito del'identificazione da parte dell'utente (codice/password), consente di:

  • avere la disponibilità dei dati degli immobili posseduti, aquisendoli dalle banche dati dell'Ente e senza quindi chiederne la digitazione;
  • controllare questi dati con quelli in possesso dell'utente, garantendo quindi la certezza dei dati, oltre che delle regole di calcolo dell'imposta stabilite dal Comune (aliquote, detrazioni, riduzioni...);
  • modificare eventualmente i dati degli immobili o aggiungerne di nuovi, senza alterare la banca dati dell'Ente;
  • eseguire il calcolo dell'imposta coi relativi dettagli;
  • ottenere una stampa riepilogativa, utile per la compilazione dei bollettini di versamento o del modello F24;
  • inviare messaggi all'ufficio tributi.
  • Il servizio offre il vantaggio ai cittadini e alle imprese di ottenere il calcolo dell'imposta con la certezza delle regole vigenti nell'anno (aliquota, detrazioni, riduzioni).

Accedi al servizio di sportello ICI

 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all'ufficio tributi (tel. 041/5071143 - Fax 041/5088794 - e-mail Tributi@comune.spinea.ve.it) nei giorni di apertura al pubblico:

LUNEDI' - GIOVEDI' dalle ore 10.00 alle ore 12.00

GIOVEDI' pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Di seguito sono elencati i link per ottenere ulteriori informazioni (aliquote, detrazioni, valori aree fabbricabili, etc...)

INFORMATIVA ICI ANNO 2010

SCHEMA PER CALCOLO ICI 2010

ALIQUOTE

DETRAZIONI

VERSAMENTI

TARIFFE D'ESTIMO

AREE FABBRICABILI

DICHIARAZIONI

MODELLO DICHIARAZIONE ICI 2009 - DECRETO 12.05.09 - ISTRUZIONI

RAVVEDIMENTO OPEROSO

REGOLAMENTO  ICI

 

Note :

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Inviato da: rnatale il 24 Aprile 2007 23.32.30 (2327  letture )
Note :

Le aliquote dell'addizionale nel corso degli anni
Anno 2000: aliquota 0,2% (deliberazione consiliare n. 23 del 13.07.2000)
Anno 2001: aliquota 0,2% (deliberazione Giunta comunale n. 34 del 23.01.2001)
Anno 2002: aliquota 0,4% (deliberazione Giunta comunale n. 18 del 01.02.2002)
Anno 2003: aliquota 0,4% (deliberazione Giunta comunale n 268 del 27.11.2002)
Anno 2004: aliquota 0,4% (deliberazione Giunta comunale n. 28 del 05.02.2004
Anno 2005: aliquota 0,4% (deliberazione Giunta comunale n. 258 del 17.11.2004)
Anno 2006: aliquota 0,4% (deliberazione Giunta comunale n. 222 del 16.11.2005)
Anno 2007: aliquota 0,5% (deliberazione Consiglio comunale n. 18 del 26.02.2007)
Anno 2008: aliquota 0,5% (deliberazione Consiglio comunale n. 95 del 28.12.2007)
Anno 2009: aliquota 0,5% (deliberazione Consiglio comunale n. 6 del 23.01.2009)

Anno 2010: aliquota 0,5% (deliberazione Consiglio comunale n. 13 del 26.02.2010)

ALIQUOTE ICI - ANNO 2007

Inviato da: rnatale il 04 Marzo 2007 23.43.34 (5586  letture )

SETTORE TRIBUTI

Inviato da: svecchiato il 22 Gennaio 2007 23.17.41 (19681  letture )

Via Roma n. 223/d - SPINEA
Telefono: 041.5071121 - 5071161 - 5071143 - 5071146

Fax 041.5088794
E-mail: tributi@comune.spinea.ve.it
Responsabile: Arch. Sabrina Vecchiato
Orari al pubblico:

  • Lunedì: dalle 10.00 alle 12.00
  • Giovedi: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

  • COMPETENZE SETTORE TRIBUTI:

    - Gestione dei tributi comunali;

    - Liquidazione, accertamento e riscossione di imposte e tributi locali.



     

    Tariffa igiene Ambientale

    Inviato da: svecchiato il 15 Settembre 2006 12.11.23 (2249  letture )

     

    Note :

    Imposta per pubblicità temporanea

    Inviato da: svecchiato il 15 Settembre 2006 11.49.30 (348  letture )
    descrizione

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