Regione Veneto - Ordinanza n. 172 del 17 dicembre 2021

Pubblicato il 17 dicembre 2021 • Ordinanza

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

A. Misure relative al comportamento personale.

1. Al di fuori dell'abitazione, è obbligatorio l'uso corretto della mascherina a protezione delle vie

respiratorie in tutti i luoghi all’aperto, pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei bambini di

età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della

mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa

incompatibilità, salve le ulteriori disposizioni previste dall’articolo 1 del DPCM 2 marzo 2021,

ove applicabili;

B. Misure per lo screening degli operatori sanitari delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali,

in deroga al nuovo piano “Test e screening per SARS-CoV-2 e rafforzamento della

campagna vaccinale COVID-19”.

1. Per tutti gli operatori in servizio presso strutture sanitarie ospedaliere e socio-sanitarie territoriali

pubbliche e private (residenziali e semi-residenziali) deve essere aumentata la frequenza di testing

dei programmi di screening, prevedendo un test ogni 4 giorni, indipendentemente dallo stato di

vaccinazione, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi, fermi restando gli

ulteriori obblighi previsti dalla stratificazione del rischio in capo all’Azienda Sanitaria o alla

Struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale;

2. è fatto obbligo di sottoporre a test per SARS-CoV-2 i degenti al momento dell’accesso alle

strutture sanitarie e ogni 4 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, al fine di

intercettare tempestivamente eventuali casi positivi.

C. Misure per l’accesso/uscita degli ospiti, dei familiari e visitatori delle strutture sanitarie, sociosanitarie

e socio-assistenziali residenziali.

1. E’ fatto obbligo di consentire ad una sola persona l’accesso per accompagnare pazienti ed utenti

all’interno delle strutture sanitarie, fatto salvo quanto disposto dalla normativa in tema di obbligo

di possesso di certificazione verde COVID-19;

2. è fatto obbligo di consentire ad una sola persona l’accesso per far visita a pazienti ed ospiti delle

strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali, fatto salvo quanto previsto

dalla normativa in tema di obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19;

3. sono sospese le visite agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e non autosufficienti da

parte di minori di anni 12;

4. sono sospesi i rientri in famiglia degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali

residenziali. Nel caso di situazioni specifiche valutate dalla Direzione della struttura, le uscite

devono essere limitate ai soggetti asintomatici e in regola con il ciclo vaccinale, inclusa la

somministrazione della dose booster secondo i tempi previsti dal calendario vaccinale, prevedendo

al rientro in struttura un periodo di quarantena della durata di 7 giorni con effettuazione di un test

al rientro ed uno al 7° giorno;

5. è fatto obbligo, per l’ingresso di nuovi ospiti all’interno della struttura socio-sanitaria o socioassistenziale

residenziale, di prevedere un periodo di quarantena della durata di 7 giorni con

effettuazione di un test all’ingresso ed uno al 7° giorno.

D. Scuola.

1. E’ fatto obbligo, nei contesti per cui il protocollo nazionale prevede la “sorveglianza con testing”,

di quarantena di tutti i contatti scolastici in attesa di effettuazione del primo test di sorveglianza e

della relativa comunicazione di esito negativo.

E. Raccomandazioni.

1. Auto-isolamento domiciliare in caso di sintomatologia respiratoria e/o febbre;

2. adesione alla campagna vaccinale delle persone non ancora vaccinate o con vaccinazione

incompleta;

3. adesione, nell’intervallo minimo previsto, alla somministrazione della terza dose (dose booster)

per tutti i soggetti per i quali è prevista;

4. adozione, da parte delle Amministrazioni locali, di tutte le misure possibili per prevenire gli

assembramenti nei luoghi pubblici;

5. rispetto di tutte le misure di prevenzione quali: utilizzo della mascherina, igiene delle mani, igiene

respiratoria, distanza interpersonale, aerazione frequente degli ambienti chiusi;

6. sottoporsi all’effettuazione di un test per la ricerca di SARS-CoV-2, anche in autoprelievo, prima

di incontrare amici e familiari in particolare nei luoghi chiusi, soprattutto in presenza di persone

anziane e/o fragili;

7. promozione dello smart working in tutti i contesti lavorativi, ove possibile;

8. limitare feste, manifestazioni, eventi pubblici e privati che comportano assembramenti.

F. Disposizioni finali.

1. La presente ordinanza ha effetto dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della

Regione fino al 16 gennaio 2022, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita

ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio;

2. la violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti

fattispecie, l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.

19 e all’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

3. l’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli

organi di polizia di cui all’articolo 13 della legge 689/1981. Le sanzioni pecuniarie sono destinate

all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie

accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi

della legge regionale n. 10/1977;

4. la presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro

della Salute, all’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti, alle Aziende del Servizio Sanitario

Regionale e ai Sindaci;

5. è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente;

6. il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ord 162
Allegato formato pdf
Scarica