Decertificazione

Ultima modifica 8 giugno 2020

L'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2012 la produzione di certificati è possibile solo nei rapporti tra privati, mentre alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi i cittadini devono produrre dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni) o di atti di notorietà. La normativa ha introdotto così l’assoluto divieto alle P.A. e a gestori di pubblici servizi di richiedere al cittadino dati già disponibili o in loro possesso, e l’obbligo di acquisire d’ufficio le relative informazioni detenute da altre amministrazioni.
Il Comune di Spinea ha adottato misure attuative, finalizzate al necessario riassetto delle procedure di competenza dei propri uffici. Alla luce delle novità normative, sono state altresì individuate misure organizzative per un'adeguata attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e previste modalità tecniche per rispondere in modo tempestivo ed entro i termini di legge, alle richieste di acquisizione d'ufficio di dati delle P.A. e gestori di pubblici servizi, privilegiando ove possibile l'accesso diretto per via telematica (anagrafe on - line).